La ristrutturazione edilizia in Lombardia alla luce della l.r. 7/2010 di interpretazione autentica dell'art.27 l.r. 12/2005

10 giugno 2010
Con legge di interpretazione autentica la Regione Lombardia ha contraddetto la lettura che il TAR Lombardia ha dato della nozione di ristrutturazione edilizia secondo la l.r. 12/2001. L'articolo 22 del collegato ordinamentale alla finanziaria regionale 2010 (Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7) dispone che:
1. Nella disposizione di cui all’articolo 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) la ricostruzione dell’edificio é da intendersi senza vincolo di sagoma.
 La perentorietà della norma suggerisce diverse letture. La prima, e più ovvia, é che il legislatore lombardo ha inteso ribadire la non sindacabilità della propria sfera legislativa, leggendo i rilievi dei giudici amministrativi come una indebita intromissione di un potere dello Stato. La seconda é che la Regione non ha tratto alcun insegnamento non solo dalla consolidata giurisprudenza civilistica e amministrativa in materia di distanze, ma anche - e soprattutto - da quanto avvenuto in tema di sottotetti ante l.r. 12/2005. Su questo e altro le riflessioni nell'articolo disponibile all'indirizzo:

NEWSLETTER