Il decreto Genova e il condono edilizio per Ischia

di
Redazione #PA
1 ottobre 2018

La storia dell'urbanistica insegna che i condoni sono fenomeni moltiplicatori dell'abusivismo. Nel caso del decreto Genova non solo la lezione non è stata tenuta presente, ma la differenza di trattamento con realtà ben più gravi ed estese è davvero paradossale.

Il decreto Genova e il condono edilizio degli immobili colpiti dal sisma dell'agosto 2017

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018 il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” (link).

Il decreto - che dovrà essere convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, ossia dal 29 settembre 2018 - contiene disposizioni emergenziali relative agli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

Si tratta degli articoli da 17 a 36, contenuti nel capo III, mirati a disciplinare, attraverso la figura di un Commissario straordinario, gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori in questione.

Resta invece in capo ai Comuni, a norma dell'articolo 25, commi 1 e 3, la definizione delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma e pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, da concludersi entro sei mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Nelle more dell’esame delle istanze il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso e la loro erogazione subordinata all’accoglimento delle stesse.

Nonostante l'articolo 25 riguardi le pratiche di condono edilizio presentate ai sensi

  • della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
  • della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
  • e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326,

ossia di tutti e tre i condoni, quale che sia il condono a cui la domanda fa riferimento le domande debbono essere trattate come se fossero state presentate a norma del primo condono.

Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Le differenze tra i condoni del 1985, del 1994 e del 2003

Riteniamo che questa disposizione non possa e non debba essere convertita in legge, essendo a tutti gli operatori noto che dei tre condoni edilizi rilasciati in Italia, il primo, quello del 1985, è notoriamente il più ampio, mentre quelli del 1994 e 2003 si limitano a riaprire i termini con numerose precisazioni in ordine alla loro portata.

Senza pretesa di esaustività, vale la pena ricordare che il condono del 1994 (legge 23 dicembre 1994, n. 724) escludeva dalla cd. definizione agevolata delle violazioni edilizie le opere abusive che avevano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi (art. 36, c. 1).

O che il condono del 2003 (legge 24 novembre 2003, n. 326) dichiarava comunque non suscettibili di sanatoria numerose categorie di opere, tra le quali quelle eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis (associazione di tipo mafioso), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del Codice penale o da terzi per suo conto, piuttosto che realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (art. 32, c. 27).

Le differenze con la sanatoria degli immobili abusivi interessati dal sisma dell'agosto 2016

C'è poi da chiedersi per quale ragione lo Stato abbia ritenuto di trattare diversamente i cittadini proprietari di immobili oggetto del sisma a Ischia rispetto a quelli del terremoto del 24 agosto 2016 che interessò Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria con 283 vittime.

Quanto al secondo, l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 del Commissario straordinario Vasco Errani acconsente infatti sì che possano essere oggetto di richiesta di contributi anche immobili oggetto di abusi parziali o totali, ma a condizione che gli stessi siano sanabili (non condonabili) ai sensi dell’articolo 36 del  Testo Unico dell'Edilizia (articolo 10).

Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero all’esito della verifica di cui al comma 3, si accerti che l’immobile oggetto dell’intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, l’Ufficio speciale ne informa il Comune. Quest’ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il Comune informa l’Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità.

E ancora.

Mentre ad Amatrice i proprietari di immobili abusivi sono soggetti

  • tanto alla doppia conformità urbanistica rispetto agli strumenti urbanistici,
  • quanto al divieto contenuto nel Codice del Paesaggio di autorizzare a posteriori interventi privi di autorizzazione consistenti in lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati,

a Ischia tutto questo viene superato escludendo dai benefici del condono le opere realizzate in contrasto con i vincoli paesaggistici, idrologici ed ambientali solo

qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse.

Abusivismo e condono edilizio

Le 27.000 pratiche di condono pendenti e le 600 case colpite da ordine di demolizione dal 2009 nell'isola non hanno insegnato nulla, mentre è stata evidentemente declassificata a incidente di percorso la sentenza n. 140 con cui il 5 luglio 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il cd. condono campano (legge Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19), con cui si prevedeva, tra l’altro, che i comuni potessero  acquisire al patrimonio comunale gli immobili abusivi e poi locarli o addirittura venderli, riservando una preferenza agli occupanti.

La storia dell'urbanistica insegna che i condoni sono moltiplicatori dell'abusivismo.

Nel caso del decreto Genova, non solo la lezione non è stata tenuta presente, ma la differenza di trattamento con realtà ben più gravi ed estese è davvero paradossale.

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